
Il successo riscosso dalle biciclette elettriche (e-bike), ha spinto alcuni cacciatori a sollevare la questione dell’uso di questi mezzi ai fini venatori. In particolare si chiedevano se la bici elettrica rientri nel divieto previsto dal Regolamento per gli altri veicoli. La FCTI ha interpellato al proposito l’Ufficio caccia e pesca, il quale ha risolto per la negativa l’interrogativo.
Secondo l’Ufficio,” l’art. 50 RALCC limita l’uso di veicoli a motore e di ciclomotori per il trasporto di cacciatori, armi e munizioni lungo determinate strade e tratti stradali. In base alle prescrizioni dell’Ufficio federale delle strade (USTRA) le biciclette elettriche (sia lente che veloci) sono considerate dei ciclomotori elettrici, per cui soggiacciono alle limitazioni stabilite dall’art. 50 RALCC. L’art. 50 RALCC mira “in primis” a tutelare da una pressione venatoria troppo elevata le zone facilmente raggiungibili con mezzi motorizzati, per cui le motivazioni ecologiche, seppur lodevoli, non giustificano una modifica di Regolamento venatorio tendente a liberalizzare l’uso delle biciclette elettriche nell’esercizio venatorio”.
A rigor di logica giuridica l’interpretazione dell’Ufficio è corretta. Da un canto, il Regolamento (RALCC) vieta l’uso sia dei veicoli che dei ciclomotori. Dall’altro, le nuove prescrizioni della legislazione stradale, entrate in vigore il 1. maggio 2012, considerano le bici elettriche dei ciclomotori. Il legislatore introduce la distinzione tra la e-bike lenta (ciclomotore leggero con velocità max 25 km/h) e quella veloce (ciclomotore con velocità massima 45 Km/h). Questi ciclomotori possono infatti raggiungere i 20 km/h, rispettivamente i 40 Km/h, con il solo motore elettrico, senza pedalata assistita: sono quindi paragonabili a motorini e scooter.
Per chi volesse approfondire le regole della circolazione (targa, casco, patente, ecc.) concernenti le e-bike veda lo schema dell’USTRA qui allegato.
30.05.2012
Fabrizio Monaci
